In esito ai complessi eventi consequenziali, tra l’altro, della pandemia, in Italia anche della pluralità di misure di incentivo fiscale, soprattutto per interventi edili (c.d. 110%, 90%, 75%, 65% e 50%) e ora, più di recente, del conflitto russo-ucraino, vi è un oramai notorio fenomeno inflattivo generalizzato e, più in particolare, un effetto di sensibile aumento dei costi delle materie prime e dunque dei materiali impiegati negli appalti.

Nei rapporti negoziali di appalto tra soggetti privati ciò può trovare risposta nell’applicazione delle pertinenti disposizioni del Codice Civile, quale segnatamente l’art. 1664, mentre più articolate le questioni relative agli appalti pubblici.

Un possibile punto di partenza è comunque offerto dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dal suo richiamo all’applicazione delle disposizioni del Codice Civile per la fase esecutiva del contratto (in tal senso, anche la giurisprudenza amministrativa, come il TAR Campania, Salerno n. 1316/2015 (in www.giustizia-amministrativa.it) e pure della Cassazione, come in Cass. Civ. n. 5267/2018 (in www.cortedicassazione.it), che afferma, per il vero tuttavia, anche che “Tale disposizione è applicabile anche agli appalti pubblici ma non ha carattere vincolante, potendo le parti legittimamente derogarvi“).

Ancora la Cassazione ha disaminato la possibile applicazione di istituti privatistici anche ai contratti pubblici per gli eventi collegati al COVID-19 (in www.cortedicassazione.it).

Era poi una mera facoltà quella per le stazioni appaltanti di introdurre clausole di revisioni del prezzo ex art. 106, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), mentre ora – in via derogatoria e transitoria dal 27/1/2022 fino al 31/12/2023 – ciò è reso obbligo ai sensi dell’art. 29, co.1, lett. a) del D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter (G.U. n. 21 del 27.1.2022), conv. con modif. in L. 25/2022 (G.U. n. 73 del 28.3.2022 e in www.normattiva.it).

Sotto tale profilo è già stato ritenuto che gli operatori economici potranno proporre l’istanza di revisione prezzi, naturalmente per contratti aggiudicati con procedure pubblicate (o affidati senza previa pubblicazione di bando) a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma e questo anche se la clausola di revisione prezzi non dovesse essere stata prevista dalla stazione appaltante.

Peraltro ANAC ha previsto al riguardo la revisione del Bando Tipo n. 1 (in www.anticorruzione.it).

Sono poi state previste anche disposizioni volte ad ottenere compensazioni che riguardano lavori contabilizzati, nel primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 (in www.gazzettaufficiale.it) e nel secondo semestre 2021, con l’art. 29 del D.L. 4/2022 conv. con modif. in L. 25/2022 (in www.normattiva.it) e poi ancora con riferimento al primo semestre 2022 con l’art. 25 del D.L. 17/2022 conv. con modif. in L. 34/2022 (in www.normattiva.it), norme oggetto di chiarimento con circolari MIMS (in www.mit.gov.it e in www.anci.it).

In ultimo, il 2/5/2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto c.d. Aiuti (in www.governo.it), relativo ad un aumento “medio” (pari al 20%) dei prezzi dei materiali, norma che andrà valutata nella sua portata quando sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Restano al momento assai problematiche fattispecie relative a contratti precedenti a tali norme e ancora in corso di esecuzione (cui probabilmente dovrebbe dar risposta il detto Decreto Aiuti), ai costi della manodopera e ai costi indiretti che comunque incidono nei quadri economici e nei contratti, non soltanto di lavori, ma pure di servizi e forniture.

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