Con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in vigore dal 1 giugno 2021) è stata regolata normativamente l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) anche con disposizioni speciali per gli appalti (art. 48).

Con lo stesso decreto si è pure intervenuti sulla L. 241/1990, sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ed anche sugli affidamenti di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie europee, così come sul limite del subappalto.

Infatti, per le procedure avviate dal 1 giugno 2021, è ora previsto l’affidamento diretto (con l’art. 51 D.L. 77/2021, che modifica l’art. 1 del D.L. 76/2020 conv. con modif. in L. 120/2020) sino a 139.000 euro, per servizi e forniture, e 150.000 euro, per lavori. Sopra tali soglie e sino alle soglie europee è stabilita la procedura negoziata (con 5 invitati per servizi e forniture e, per i lavori, con distinto numero di soggetti invitati – 5, 10 – per ciascuna sottosoglia intermedia 150.000-1 mln. e 1 mln.-soglia europea). Tutto ciò sino al 30 giugno 2023.

Il subappalto è invece ora ammesso sino al 50% dell’importo complessivo del contratto (con l’art. 49), ma tale limite è allo stato vigente sino al 31 ottobre 2021, mentre dal 1 novembre 2021 il limite massimo sarà definito nella determina a contrarre dalle stazioni appaltanti, che si potranno a tali fini avvalere delle Prefetture.

Le nuove “puntate” già nella legge di conversione.

 

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