Con il 18 ottobre 2018 matura un ulteriore termine di applicazione differita del Codice dei contratti pubblici. Proprio da questa data, con l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, diviene efficace l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare “mezzi di comunicazioni elettronici” per “le comunicazioni e gli scambi di informazioni“. Si tratta di un obbligo che deriva espressamente dalle Direttive europee di recepimento (art. 22 della Direttiva 24/2016).

La norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 52 sempre del Codice appalti (che richiama il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005) e, quindi, con le specifiche caratteristiche che debbono avere detti mezzi di comunicazione nonché con l’ulteriore disposizione di cui all’art. 44 che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale che detti le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Resta di particolare delicatezza il mezzo prescelto per la ricezione delle offerte.

Oltre a possibili ed eventuali eccezioni alla regola, che devono essere motivate (ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 3), le stazioni appaltanti di norma potranno, pertanto, correttamente svolgere le procedure di appalto per il tramite di una centrale di committenza (come stabilito all’art. 37, comma 6 e cui già faceva obbligo utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 40, comma 1) oppure dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement.

ANCI, con una propria nota interpretativa (in www.anci.it), ha dato il proprio contributo, affermando come “comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata)”.

Sarà in ogni caso necessario prendere sempre più confidenza con il complesso delle norme del Codice dell’Amministrazione digitale che già da tempo stabiliva (all’art. 5-bis) che La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.

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