Proseguendo con quanto già segnalato anche a febbraio scorso (in www.studius.it), ricordiamo che due recenti sentenze del Giudice Amministrativo e della Corte di Giustizia UE si sono pronunciate in tema di modificabilità o meno dell’offerta economica nelle gare di appalto.

Il TAR Veneto (Sez. I, 29 marzo 2019, n. 394 in www.giustizia-amministrativa.it) ha ritenuto ammissibile la modificabilità dei costi della sicurezza interna (aziendali di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016) in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta economica, quantomeno in un caso in cui questi ultimi risultino pari a quelli previsti dalle tabelle ministeriali.

In punto di obbligo di indicazione dei costi della manodopera (sempre di cui all’art. 95, comma 10 citato) la Corte di Giustizia UE (Nona Sezione, del 2 maggio 2019, in https://eur-lex.europa.eu) ha ritenuto conforme al diritto europeo (e, in particolare, all’art. 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24) la norma italiana che fa obbligo dell’indicazione separata di detti costi e legittima l’esclusione del soccorso di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Ciò “anche in un caso in cui il bando di gara non richiamasse espressamente l’obbligo legale di fornire detta indicazione”, laddove “tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione“.

Tuttavia, pur rimettendo al TAR del Lazio, quale giudice del rinvio, la decisione in merito, la Corte ha espresso anche l’orientamento per il quale, in conformità al principio di proporzionalità, nel caso in cui “il modulo predisposto che gli offerenti della gara d’appalto … dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodoperae “In più, il capitolato d’oneri relativo alla medesima gara d’appalto precisava che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dallamministrazione aggiudicatrice” allora il soccorso sarebbe legittimo.

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