Con sentenza del 6 maggio 2024 (su ricorsi AP nn. 6, 7 e 8/2024) l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario per l’opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, Testo unico delle spese di giustizia (ora ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 150 del 2011) avverso la determinazione dei compensi dei verificatori ai sensi dell’art. 66 c.p.a.

La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con decreto dal Presidente del Collegio, mentre spetta alla sentenza che definisce il giudizio regolare l’onere economico del mezzo istruttorio, ponendolo a carico secondo l’esito del giudizio, in base alla soccombenza, di una o di alcune o di tutte le parti.

La circostanza che la liquidazione del compenso venga decisa in sentenza anziché con decreto non immuta né la natura della liquidazione, che non ha il contenuto decisorio proprio della sentenza, né il regime dei rimedi contro essa esperibili, perché «l’assoluta autonomia di tale decreto rispetto alla sentenza che definisce il giudizio di merito comporta […] che, anche laddove […] venga erroneamente pronunciata nel contesto di quest’ultima, la sua anomala “collocazione topografica” (che non può determinarne la radicale nullità, sussistendo certamente il potere del giudice di provvedere in materia) non può neanche ritenersi idonea a mutarne la natura» (v., ex plurimis, Cass., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3028, ord.).

Richiamate al riguardo pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 80 del 24 aprile 2020) e della Cassazione (Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3027, ord.) e del G.A. (tra le altre e di recente, Cons. St., sez. V, 19 dicembre 2023, n. 11026), l’Adunanza Plenaria ha riaffermato che il procedimento di opposizione, ora disciplinato dal d.lgs. n. 150 del 2011, al pari di quanto già prevede(va) l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario.

Perciò non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell’ordinamento un’ulteriore e non prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., l’Adunanza afferma i seguenti principi di diritto:

  1. a) la liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o dell’art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;
  2. b) la giurisdizione in ordine a tale opposizione spetta al giudice ordinario.

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