Con il D.Lgs. n. 14/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2019, S.O. n. 6) e, in particolare, con l’art. 372, sono state apportate nuove modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il Decreto, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  in  attuazione  della legge 19 ottobre 2017, n. 155″, entra tuttavia in vigore tra 18 mesi (così è previsto dall’art. 389, comma 1, salvo per talune sue disposizioni come specificato ai seguenti due commi) e, quindi, il 15 agosto 2020.

Gli interventi riguardano gli artt. 48, 80 e 110 e attengono, coerentemente con l’oggetto del Codice della crisi di impresa, agli operatori economici assoggettati a tali procedure, ma come meglio precisa lo stesso art. 372, al comma 2, sarà quindi per le gare pubblicate (o i cui inviti saranno trasmessi) dopo tale data (e, dunque, dal 16 agosto 2020) che le Stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri bandi, disciplinari e atti di indizione delle procedure ad evidenza pubblica alle novelle normative.

In estrema sintesi, oltre a confermarsi e specificarsi il fondamentale ruolo dell’avvalimento e di ANAC in tali circostanze, la novella non fa però piena chiarezza su iniziative e funzioni dei soggetti coinvolti e l’occasione per tale obiettivo potrà forse porsi nella più volte annunciata riforma generale del Codice dei contratti pubblici.

 

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