Il Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, Sez. I, ha di recente ritenuto di escludere che una concessione di valore inferiore alle soglie europee possa essere affidata mediante affidamento diretto.

Si trattava della «concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sul territorio del Comune di Reggio Emilia, nei casi previsti dal codice della strada e da ogni altra norma di riferimento che disciplina la materia» e con la sentenza n. 155 del 18 giugno 2024 la Sezione I del TAR Parma ha confermato la specialità della disciplina delle forme di affidamento delle concessioni rispetto ai contratti di appalto.

Il Collegio del TAR parmigiano ha richiamato la norma di cui all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 rilevando che “A mente dell’art. 50 citato, pertanto, l’affidamento diretto riguarda i soli contratti di appalto di lavori di importo inferiore a €. 150.000 e i contratti di forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura e progettazione) di importo inferiore ad €. 140.000,00. In tali casi l’affidamento dell’appalto potrà avvenire anche senza previa consultazione e ad operatori eventualmente tratti da elenchi della stazione appaltante, ma previa verifica di esperienze documentate“, poi rammentando la disciplina valevole per le concessioni ha ricordato il contenuto degli artt. 174 e 187, quest’ultimo dedicato alle forme di affidamento.

Come avevamo già ricordato nel “COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” di EDITORIALE SCIENTIFICA pubblicato a dicembre 2023 e di cui a nostra precedente news il nuovo codice di cui al D.Lgs. 36/2023 non pareva ammettere l’affidamento diretto per le concessioni ancorché taluna precedente giurisprudenza relativa alle procedure c.d. emergenziali ex D.L. 76/2020 (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 1108 e TAR Liguria, Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 742) lo avesse ritenuto invece ammissibile.

E con la sopra citata sentenza il TAR Parma ha confermato sulla base della riportata ricostruzione di novella normativa che “Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici” cosicché “Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice”.

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