La Corte di Giustizia UE con Sentenza del 27 novembre 2019, causa C‑402/18 (in https://eur-lex.europa.eu) si è pronunciata nuovamente sulla normativa italiana relativa alla quota subappaltabile nei contratti pubblici (in relazione a cui di recente si è pronunciata anche ANAC, come in nostra precedente news in www.studius.it) e ora anche sul limite ribasso dei prezzi del subappaltatore.

Con Ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Sez VI, Ordinanza Collegiale n. 3553 del 10 maggio 2018 in www.giustizia-amministrativa.it) era stata sollevata la questione circa la compatibilità di tali limiti con il Diritto dell’Unione Europea (Articoli 49 e 56 TFUE) e, in particolare, dell’art. 118, commi 2 (subappatabilità sino al 30%) e 4 (ribasso dei prezzi del subappalto sino al 20%) del D.Lgs. n. 163/2006 con le Direttive Appalti (art. 71 della Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2004 e art. 25 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004).

Trattasi delle due norma interne che limitavano al 30% la quota di subappalto (detta norma è ora espressa dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 su cui è intervenuta la Legge Sblocca cantieri) e al 20% il ribasso sui prezzi da parte del subappaltatore (quest’ultima è ora riprodotta dall’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016): ebbene la Corte UE ha ritenuto che:

  • (par. 49) “…l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano potrebbe essere raggiunto da misure meno restrittive, come l’approccio consistente nell’obbligare l’offerente a fornire nella fase dell’offerta le identità degli eventuali subappaltatori, al fine di consentire all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare verifiche nei confronti dei subappaltatori proposti, perlomeno nel caso degli appalti che si ritiene rappresentino un maggior rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. D’altronde, dagli elementi forniti alla Corte risulta che il diritto italiano già prevede numerose misure finalizzate espressamente a impedire l’accesso alle gare d’appalto pubbliche alle imprese sospettate di appartenenza mafiosa o di essere comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese…” e dunque che (par. 51) “la direttiva 2004/18 … osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi“;
  • (par. 64, 65 e 66) “Orbene, non si può ritenere che una normativa nazionale, come quella descritta ai punti 55, 58 e 59 della presente sentenza, riconosca ai lavoratori una tutela tale da giustificare un limite al ricorso al subappalto come il limite del 20%.
  • Infatti, un tale limite eccede quanto necessario al fine di assicurare ai lavoratori impiegati nel contesto di un subappalto una tutela salariale. Infatti, come ricordato ai punti 55 e 58 della presente sentenza, il limite del 20% non lascia spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che si applica indipendentemente da qualsiasi presa in considerazione della tutela sociale garantita dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi applicabili ai lavoratori interessati.
  • A tal riguardo, dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che il diritto italiano prevede che il subappaltatore sia tenuto, così come l’aggiudicatario, a rispettare pienamente, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore e per la zona in cui le prestazioni vengono effettuate. In base ai medesimi elementi, l’aggiudicatario è anche responsabile in solido del rispetto, da parte del subappaltatore, di detta normativa…” e pertanto che (par. 75) “la direttiva 2004/18 … osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione“.

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