IL TAR del Lazio, con una recente pronuncia del 28 luglio (in www.giustizia-amministrativa.it) e con ampia motivazione e citando una pluralità di precedenti del Consiglio di Stato, ha affermato che, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, l’obbligo dichiarativo relativo al possesso dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) è esteso anche alle sentenze non definitive ed ha portata assai ampia.

Infatti, fermo l’obbligo di dichiarare le fattispecie di cui all’art. 80, comma 1 del Codice Appalti, aventi immediata portata escludente, sarebbero doverose, per il TAR, anche le dichiarazioni circa ogni altra fattispecie astrattamente rilevante ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) ovverosia potenzialmente incidenti sulla moralità professionale dell’operatore economico.

Pertanto, il TAR ha ricordato che “In corrispondenza al paragrafo 1 dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, l’art. 80, comma 1, elenca tassativamente i reati, la condanna per i quali comporta obbligatoriamente l’esclusione della impresa dalla gara. Ciò, tuttavia, non significa che le ulteriori ipotesi di reato previste dalla legge penale non abbiano rilievo: in relazione al paragrafo 4 dell’art. 57 citato, l’art. 80, comma 5, lett. c) consente alla stazione appaltante di escludere il concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” e che “in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente (Cons. Stato, n. 7749 del 2019). È ovvio, infatti, che la stazione appaltante non è in grado, di regola, di ricostruire i fatti da cui desumere il grave illecito professionale, ove essi non siano stati segnalati dal concorrente: questi ha perciò l’obbligo di indicarli, e viene infatti escluso se presenta dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), o se ometta le informazioni dovute (art. 80, comma 5, lett. c-bis). Ne segue il cd. principio di omnicomprensività della dichiarazione, che deve farsi carico di fornire “quante più informazioni possibili” (Cons. Stato, n. 5142/18), purché pertinenti, in linea astratta, rispetto al giudizio della stazione appaltante in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, n. 5136 del 2018)“.

Il TAR, peraltro, rileva che “spetta all’operatore economico, in caso di contestazione, vincerla, dimostrando che, per lievità, occasionalità e marginalità, il fatto non sarebbe stato considerato pertinente, quanto alla sfera professionale, dall’homo eiusdem condicionis et professionis, e non avrebbe perciò dovuto essere dichiarato“.

Ciò posto, il Giudice Amministrativo ha rammentato che “l’operatore economico che intenda partecipare ad una gara ha l’onere di dichiarare, nel modo più ampio possibile, tutti i fatti che siano stati, o siano, oggetto di procedimento penale nel triennio antecedente” poiché “il comma 10 bis dell’art. 80 prevede, quanto ai motivi di esclusione basati sul precedente comma 5, che non abbiano peso i fatti risalenti a più di tre anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che li abbia accertati, secondo una modalità di attuazione dell’art. 57, ultimo paragrafo, della direttiva 2014/24/UE conforme al diritto dell’Unione ( Corte di giustizia, sentenza 24/10/18 in C-124/17)“.

Leggi e accetta la nuova privacy per il GDPR Europeo 2016 maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi