Con sentenza pubblicata ieri 3 giugno 2019, il TAR Molise (in www.giustizia-amministrativa.it) ha applicato quanto molto di recente ha affermato la Corte di Giustizia UE (commentata in nostra precedente News in www.studius.it) sull’ammissibilità per le Stazioni Appaltanti di ricorrere al soccorso istruttorio nelle procedura di gara per appalti pubblici quando l’offerta economica di un operatore è carente dell’indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Infatti, nel caso affrontato dal TAR, la disposizione che esclude per la Stazione Appaltante di poter applicare il soccorso istruttorio all’offerta economica – di cui all’art. 83, comma 9 sempre del Codice dei contratti pubblici, così come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, (Cons. Stato, Ad. Plen., 24/01/2019, n. 3) – è superabile poiché: (i) “il disciplinare di gara sanzionava espressamente con l’esclusione dalla gara la mancata indicazione degli oneri aziendali relativi alla sicurezza, senza operare alcun riferimento ai costi della manodopera, e stabiliva che l’offerta economica dovesse essere “predisposta in conformità al modello…” e (ii) il modello di offerta “non richiedeva (né comunque consentiva di inserire) l’indicazione dei costi della manodopera”.

Pertanto, ha concluso sul punto il TAR, ritenendo che “l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dell’aggiudicataria non assuma autonoma rilevanza escludente, dal momento che – nonostante la clausola di chiusura che rinvia al codice appalti – tanto le prescrizioni della lex specialis, quanto la struttura del modello allegato al disciplinare di gara ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, risultavano carenti ed ambigue sul punto in questione e potevano risultare ingannevoli rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo”.

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