Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 10369/2025 del 29 dicembre 2025 (con conferma della sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso patrocinato dagli avvocati Francesco Gesess e David Benedetti in lanazione.it) afferma che la realizzazione della copertura non temporanea di campi Padel da parte di un concessionario, pur avendo la Pubblica Amministrazione concedente acquisito e destinato la relativa area quale extra-standard (rispetto agli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968), necessiti di indici di edificabilità in quanto anche l’attività del Comune deve essere soggetta a regole e limitazioni e, inoltre, che “la struttura in questione non può essere definita come “pubblica”, perché è di proprietà di un soggetto privato, che offre servizi a pagamento e che quindi, per sua natura, può limitare o anche impedire l’accesso alla collettività (…) può ritenersi che l’opera in questione sia a tutti gli effetti un’opera pubblica, in quanto, comunque, si tratta di un’opera realizzata e gestita da un soggetto privato che ha ricevuto in concessione l’area di proprietà comunale e quindi non può a questa area applicarsi l’art. 7 co. 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001″. Infatti “gli interventi edilizi sugli impianti sportivi, ove comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato, ai sensi dell’art. 134 co. 1 lett. m) della legge regionale toscana n. 65/2014, come nel caso di specie, sono sottoposti al regime del permesso di costruire, coerentemente con la nozione di nuova costruzione ricavabile dall’art. 3 co. 1 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, che li identifica negli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio come la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”.

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